Note legali

Il sottoscritto Lorenzo Brasco

AGISCE

in qualità di Legale Rappresentante e TRUSTEE, (Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante) Protocollo N° 73011 c/o Comune di VICENZA del 15/06/2016.

Curatore, Tutore e Titolare della PERSONA e della FINZIONE o SOGGETTO GIURIDICO così espresso: BRASCO LORENZO ovvero LORENZO BRASCO ed anche Lorenzo BRASCO nonché BRASCO Lorenzo, e/o dei documenti identificativi ad essi riferentesi, ivi compreso il Codice Fiscale BRSLNZ70D20L840R, e suoi relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, siano essi in cartaceo e/o in banda magnetica e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi,

e in qualità di

Amministratore dei crediti inalienabili e dei Diritti Universali della Persona Umana, negli interessi e nella Tutela rappresentati dal sottoscritto e cosi espresso “Lorenzo Brasco”, tuttora vivente (Autocertificazione di Esistenza in Vita Protocollo N° 72502 c/o Comune di VICENZA del 03/06/2016), oggetto di tutela nel Diritto Internazionale in virtu’ dei seguenti trattati, sottoscritti dallo Stato Italiano (non obstante il diffuso ossequio allo Ius Fori), ratificati e recepiti nel suo ordinamento giuridico:

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (Parigi 10 dicembre 1948);
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4 novembre 1950);
LEGGE N°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York);
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000-2007);
CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);
di detti Trattati Internazionali s’invoca legittimamente lo ius causae che sancisce chiaramente la giurisdizionalità internazionale della presente.

CONSIDERATE

le disposizioni delle normative nazionali e internazionali sopra richiamate, che definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo all’essere umano/persona umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela,

Stante ciò e al valore di codesta condizione
SI rende noto

che l’art. 16 della Legge 881 del 25 Ottobre 1977, prevede che a ogni individuo sia riconosciuta in qualsiasi luogo, la sua personalità giuridica,

altresì agli art. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 25 della Legge 881 del 25 Ottobre 1977

e agli art. 6 – 12 – 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

perciò disattendere quanto esposto nella presente equivarrebbe a contravvenire i citati articoli e quindi essere perseguibili a norma di Legge.

INOLTRE

Vogliate prendere atto che: non è possibile modificare il Diritto Internazionale e che il sottoscritto è il solo ed unico che può disporre ed agire in nome del citato soggetto giuridico/persona fisica.

Trustee

Lorenzo Brasco

Legale Rappresentante

Protocollo N° 73011 c/o Comune di VICENZA del 15/06/2016

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